Comune di Roccavione

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Ordinanza neve

AVVISO

Con ordinanza n. 59 a far corso dalla data odierna e fino a tutto il 30 aprile 2010, in caso di nevicate sono imposte le seguenti prescrizioni:


1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. Ogni proprietario o inquilino è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili di pertinenza e liberare lo spazio intorno ai contenitori per i rifiuti garantendone l’accessibilità agli operatori dell’impresa di raccolta. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. E’ fatto altresì obbligo di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucciolevoli, gli strati di ghiaccio che vi si formano e di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi.

3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi su grondaie, su balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazzi od altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata, adottando ogni possibile cautela non esclusa la presenza al suolo di privati addetti alla vigilanza (movieri). Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione scritta con preavviso di almeno 48 ore alla Polizia Municipale.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. Ai privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve è fatto divieto di riversarla nei corsi d’acqua comunali al fine di evitarne lo straripamento ed il riempimento di detriti eventualmente presenti. Durante tali operazioni non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, il movimento dei mezzi sgombraneve comunali e delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 in relazione agli artt. 8, 11 e 12 della D.C.C. 75/2003 (regolamento di Polizia Urbana comunale) ed al Nuovo Codice della Strada nonché obbligati al ripristino dello stato dei luoghi.

Dalla casa comunale 22.12.2009

L’Amministrazione